Art. 12.
(Piano nazionale triennale per lo sviluppo e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo).

      1. Il Piano nazionale triennale per lo sviluppo e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo definisce le azioni e gli obiettivi a livello nazionale che lo Stato, attraverso la collaborazione con le regioni, le province, i comuni e altri soggetti pubblici e privati, intende realizzare al fine di promuovere e di sviluppare il settore dello spettacolo dal vivo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, tenuta in considerazione la situazione complessiva del mercato dello spettacolo dal vivo nel territorio nazionale.
      2. Il Piano nazionale stabilisce gli obiettivi artistici, culturali, sociali ed economici dei teatri stabili ad iniziativa pubblica e delle fondazioni lirico-sinfoniche e determina i conseguenti princìpi del regolamento per l'erogazione dei contributi, tenuti in considerazione anche i princìpi generali stabiliti dall'articolo 10, comma 1.
      3. Il Piano nazionale stabilisce altresì i criteri per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2,

 

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anche mediante l'individuazione di indicatori di prestazione qualitativi e quantitativi, di carattere artistico-sociale ed economico.
      4. Il Piano nazionale stabilisce, sulla base degli obiettivi di sviluppo e promozione individuati a livello nazionale, la ripartizione delle quote del FUS tra le regioni, tenuti anche in considerazione i princìpi generali di cui all'articolo 10, comma 2.
      5. Il Piano nazionale stabilisce i criteri per la valutazione del raggiungimento da parte delle regioni degli obiettivi di cui al comma 4, anche mediante l'individuazione di indicatori di prestazione qualitativi e quantitativi, di carattere artistico-sociale ed economico.
      6. Il Piano nazionale stabilisce altresì gli obiettivi, le modalità di raggiungimento e i criteri per la valutazione, nonché le relative quote di finanziamento, degli eventuali ulteriori interventi che lo Stato intende attuare direttamente o indirettamente nell'ambito dei compiti individuati ai sensi dell'articolo 3, com-ma 2, lettere c), d), e), f) e g), e sta-bilisce i princìpi generali del regolamento per l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 9, comma 4, tenuti in considerazione le disposizioni e i princìpi generali di cui all'articolo 10, commi 6 e 7.
      8. Il Piano nazionale stabilisce gli obiettivi, l'ammontare dei finanziamenti e i criteri per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi dell'ETI, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica «Silvio d'Amico», dell'Accademia nazionale di danza, delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante. Il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte dei soggetti finanziati, fatti salvi i casi in cui si possano riscontrare valide motivazioni, determina una riduzione dei finanziamenti per il triennio successivo.
      9. Il Piano nazionale individua le azioni, gli obiettivi, i finanziamenti e le modalità della loro erogazione per lo sviluppo delle infrastrutture nel settore dello spettacolo dal vivo.
 

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